COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°41 del 09/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Anzano del Parco – Camp. 3a Cat. /Gir. A Gara del 21.04.2002 tra A.C. Giussano-F.C. Anzano
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°41 del 09/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società F.C. Anzano del Parco - Camp. 3a Cat. /Gir. A
Gara del 21.04.2002 tra A.C. Giussano-F.C. Anzano
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla Soc. F.C. ANZANODELPARCO relativo alla GARA in oggetto, secondo l’assunto della reclamante, la società avrebbe fatto partecipare il calciatore GIOVANNIOCCHIPINTI in posizione irregolare.
Rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U. n. 7/A della F.I.G.C. del 25.02.2002, trascritto sul C.U. n. 35 del 28.03.2002 del Comitato Regionale Lombardia, i reclami alla Commissione Disciplinare a norma dell’art. 42 comma 3 del C.G.S. devono pervenire o essere depositati presso la Sede del Comitato Regionale entro il TERZO giorno successivo alla data di effettuazione della gara;
Rilevato che nella specie il reclamo è stato affidato al servizio Postale il 27.04.2002 e che la gara è stata disputata il 22.04.2002
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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