COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°42 del 16/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO 1A CATEGORIA GARA: DELEBIO – BIASSONO – Del 5/5/02 – GIRONE F

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°42 del 16/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO 1A CATEGORIA GARA: DELEBIO - BIASSONO - Del 5/5/02 - GIRONE F Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 41 del 9/5/02 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto ed ogni altro provvedimento, al fine di acquisire ulteriori elementi di giudizio in ordine ai fatti accaduti al 44° minuto del secondo tempo. Visti gli atti ufficiali di gara. Sentito il direttore di gara e visto il supplemento di rapporto. Rilevato che: - La gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al 44° minuto del secondo tempo a causa del verificarsi di una rissa che ha visto coinvolti, a vario titolo, per ben cinque minuti, quasi tutti i calciatori presenti in campo di entrambe le Società che si sono scambiati calci e pugni. - L’Arbitro ha individuato solo alcuni tra i calciatori partecipanti alla rissa e precisamente i calciatori della soc. Biassono Chinzi Andrea (peraltro già espulso ed in procinto di lasciare il terreno di gioco) nonché il calciatore della soc. Delebio Marastoni Gianluca (anch’egli già espulso ed in procinto di lasciare il terreno di gioco) i quali, a vario titolo hanno di fatto riscambiandosi calci e pugni hanno dato origine alla rissa stessa e Chinzi Antonino il quale interveniva immediatamente colpendo l’avversario con calci e pugni; non è stato invece in grado, a causa della grande confusione, di identificare gli altri calciatori subito dopo intervenuti e di distinguere con precisione le diverse responsabilità di ciascuno dei partecipanti. - Constatata dunque l’impossibilità di continuare l’incontro perché avrebbe dovuto espellere tutti i calciatori partecipanti alla rissa, ed in tal modo entrambe le Società sarebbero comunque rimaste senza il numero minimo di calciatori previsto dalla vigente normativa federale, l’Arbitro decideva di considerare l’incontro sospeso in via definitiva a decorrere dal 44° minuto del secondo tempo. - Per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le Società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, che postula l’assenza di responsabilità anche oggettiva delle Società in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall’art.12 comma 2 C.G.S., vale a dire la punizione sportiva a carico di entrambe le Società interessate, dovendo queste rispondere del comportamento rissoso dei propri calciatori, causa determinante della chiusura anticipata della gara (cfr. Comm. Disciplinare presso C.R. Lombardia in C.U. n°.26 del 21-01-1999). E la C.A.F. ha avuto modo di precisare più volte che”….. una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine; infatti se l’interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio tra calciatori, ma in una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata sul fatto di avervi partecipato, non già solo nell’averla provocata (C.A.F. in C.U. n°.27 del 19-05-1994). - Dato atto che alla rissa non hanno partecipato solamente i calciatori della società Biassono Margotti Luca, Palumbieri Tommaso, Antico Stefano e Tasso Matteo i quali stazionavano nei pressi del direttore di gara; mentre tutti gli altri calciatori di entrambe le società hanno in qualche modo preso parte alla rissa pur non essendo stato in grado, il direttore di gara, a causa della grande confusione di distinguere con precisione le diverse responsabilità di ciascuno dei partecipanti alla rissa medesima; - Dato inoltre atto che non si ritiene di procedere nei confronti dei calciatori già sostituiti in quanto presumibilmente estranei ai fatti; - Dato atto che i dirigenti di entrambe le società si sono adoperati in ogni modo per por fine alla rissa e tale comportamento sarà valutato al fine di contenere la sanzione a carico delle società; P.Q.S. DELIBERA a) di comminare alle Società Delebio e Biassono la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 in quanto oggettivamente responsabili del mancato regolare svolgimento della partita in oggetto, ai sensi dell’art. 12 comma 2 del nuovo C.G.S.; b) di comminare ad entrambe le Società la sanzione dell’ammenda pari a _ 500,00 in quanto oggettivamente responsabili della rissa che ha visto coinvolti a vario titolo quasi tutti i propri calciatori presenti in campo; c) di squalificare per tre gare il calciatore della soc. Biassono Chinzi Andrea (peraltro già espulso) nonché il calciatore della soc. Delebio Marastoni Gianluca (anch’egli già espulso ) perché mentre lasciavano il terreno di gioco venivano nuovamente alle mani. d) di squalificare per tre gare il calciatore della soc. Biassono Chinzi Antonino perché interveniva nello scontro in atto tra i due calciatori su indicati colpendo con calci e pugni l’avversario, contribuendo a dare origine alla rissa; e) di squalificare per due gare il calciatore della soc. Delebio Manni Giuseppe, espulso dal campo; f) di squalificare per due gare il calciatore della soc. Delebio Poncetta Lucio, di cui una gara per recidività in ammonizione ed una per aver partecipato alla rissa; g) di squalificare per una gara i calciatori: della soc. Delebio: Acquistapace Flavio, Girolo Paolo, Scisetti Marco, Giorgetta Giorgio, Rusconi Paolo, Mattarucchi Stefano, Colombo Marco, Menghi Claudio, Moretti Giovanni, Acquistapace Mauro; nonché i calciatori della soc. Biassono: Longoni Matteo, Beretta Matteo, Marzocca Michele, Guirreri Michele, Mazzola Gianandrea, Colombo Tiziano, Imperatori Matteo, Besana Enrico, Ravasio Filippo, tutti per aver partecipato alla rissa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it