COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°43 del 23/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Vimo – Camp 1°Cat. /Gir. E Gare del 28.04.2002 tra Borgolombardo-Vimo (C.U. n. 40bis del Comitato R.L. datato 03.05.2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°43 del 23/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Vimo - Camp 1°Cat. /Gir. E
Gare del 28.04.2002 tra Borgolombardo-Vimo
(C.U. n. 40bis del Comitato R.L. datato 03.05.2002)
La Società U.S. VIMO ha proposto reclamo avverso le decisioni del G.S.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., e copia dello stesso inviato alla Società BORGOLOMBARDO, la quale non ha inviato contro deduzioni;
rileva, che l’arbitro nel proprio rapporto afferma che la gara è terminata regolarmente e che lo stesso non evidenzia fatti e circostanze che possono avere inficiato lo svolgimento regolare della gara medesima.
RIGETTA
Il reclamo e dichiara non luogo a procedere sulla richiesta di autorizzazione ad a dire l’autorità giudiziaria e di adottare provvedimenti nei confronti degli asseriti responsabili.
Dispone l’addebito della relativa tassa.
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