COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°43 del 23/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Jeraghese – Camp 2°Cat. /Gir. Q Gare del 25.04.2002 tra U.S. Jeraghese-A.C. Besnatese (C.U. n. 34 del Comm. Provv. Varese datato 02.05.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°43 del 23/05/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Jeraghese - Camp 2°Cat. /Gir. Q Gare del 25.04.2002 tra U.S. Jeraghese-A.C. Besnatese (C.U. n. 34 del Comm. Provv. Varese datato 02.05.2002) La Società U.S. JERAGHESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito il dirigente accompagnatore Sig. FRANCOCASSANI a tutto il 02.05.2003 e ha comminato l’ammenda di Euro 624,00 (seicentoventiquattro). Lamentando che le sanzioni comminate erano eccessive. La Commissione Disciplinare, rilevato che, trattasi di gara di recupero (Terza giornata di ritorno) e che quindi alla stessa non può applicarsi la normativa relativa all’abbreviazione dei termini procedurali per le ultime tre giornate di campionato; che il reclamo di conseguenza è ammissibile in quanto inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., ritiene che la sanzione comminata al dirigente accompagnatore Sig. FRANCOCASSANI sia eccessiva, in quanto, dal rapporto dell’arbitro emerge che lo stesso dopo l’espulsione di un calciatore della Società U.S. JERAGHESE (19° del secondo tempo), accoglieva ogni decisione del direttore di gara con plateali proteste, alzandosi “dalla panchina con evidente agitazione proferendo parole” non percepite comunque, tale comportamento non ha comportato alcuna sanzione disciplinare da parte dell’arbitro. Emerge altresì che al termine del primo tempo lo stesso ha rimproverato all’arbitro l’espulsione che, a suo dire, avrebbe rovinato la gara. Il dirigente accompagnatore, come giustamente rilevato dal G.S., ha il dovere di assistere l’arbitro; l’aggressione subita da quest’ultimo da parte di un calciatore, già espulso e già in abiti civili è avvenuta comunque in modo imprevedibile ed improvvisa, da una posizione più elevata, come scrive l’arbitro, da rendere assolutamente impossibile qualsiasi intervento per evitarlo. Non vi è alcuna prova poi, che i tre calciatori e i dirigenti che tenevano un comportamento di scherno e proferivano parole irriguardose vi fosse anche il CASSANI; è anzi credibile che, come assunto della reclamante, lo stesso fosse impegnato a reperire un’autoambulanza in relazione ai gravissimi fatti accaduti, nessuna riduzione può essere praticata alla sanzione pecuniaria comminata alla Società. Tanto premesso, la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo RIDUCE L’inibizione al dirigente Sig. FRANCOCASSANI a tutto il 30.10.2002 CONFERMA L’ammenda di Euro 624,00 (seicentoventiquattro) alla Società U.S. JERAGHESE e dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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