COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°47 del 20/06/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento ad opera del Procuratore Federale di Conte Valentino e della Valprint Futsal Fram per comportamento antisportivo ed antiregolamentare con violazione per il Conte Valentino della norma di cui agli artt. 1 comma 1 e 6 comma 1 del C.G.S. e violazione della norma di cui agli artt. 6 comma 2 e 2 comma 4 C.G.S. per la Valprint Futsal Fram.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°47 del 20/06/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento ad opera del Procuratore Federale di Conte Valentino e della Valprint Futsal Fram per comportamento antisportivo ed antiregolamentare con violazione per il Conte Valentino della norma di cui agli artt. 1 comma 1 e 6 comma 1 del C.G.S. e violazione della norma di cui agli artt. 6 comma 2 e 2 comma 4 C.G.S. per la Valprint Futsal Fram. La Commissione Disciplinare visto il deferimento del Procuratore Federale, con il quale è stato contestato a Conte Valentino ed alla Valprint Futsal Fram un comportamento antisportivo ed antiregolamentare, per non avere informato il proprio tesserato calciatore Roberto Ravanelli della squalifica per una giornatacomminatagli dal Giudice Sportivo; inoltre per avere proposto reclamo contro la S.C. Domus Bresso, cessionaria del giocatore, che lo aveva impiegato proprio nella partita contro la stessa Valprint Futsal Fram senza che avesse scontato la squalifica. Esaminati gli atti trasmessi con il deferimento e sentito il Signor Conte Valentino; preso atto della richiesta del rappresentante della Procura Federale che ha concluso per la inibizione del deferito e per la inflizione dell’ammenda per la Società, osserva: La Valprint Futsal Fram non ha mai avuto nel proprio organico nella stagione 2000-2001 il calciatore Roberto Ravanelli, il quale aveva militato nella A.C.Milano Calcio a 5 nel campionato Serie B Nazionale: quindi la deferita non era a conoscenza della squalifica inflitta al calciatore militante in altra squadra e campionato. Soltanto a fine stagione in data 15.06.2001 la Valprint Calcio a 5, subentrata alla A.C.Milano Calcio a 5, e preso il nome di Valprint Futsal Fram, ha solo formalmente acquisito i calciatori della A.C.Milano, in quanto gli stessi al momento dell’operazione di subentro sono stati dalla A.C.Milano in parte posti in lista di trasferimento verso la Società “Toniolo C/5” ed in parte svincolati. Dirigenti della Toniolo hanno di fatto trasferito il calciatore Roberto Ravanelli alla Domus Bresso. In conseguenza nessun addebito può essere mosso al Presidente Conte Valentino ed alla Valprint Futsal Fram in relazione alla mancata comunicazione al calciatore Roberto Ravanelli della squalifica che lo ha colpito mentre militava per altra Società ed in diverso campionato. Certamente la Valprint Futsal Fram avrebbe potuto astenersi dal proporre reclamo contro la S.C.Domus Bresso per l’impiego del calciatore colpito da squalifica. Tale considerazione serve solo a sottolineare il comportamento certo non “elegante” posto in essere dalla deferita, ma non è sufficiente a suffragare un guidizio di responsabilità in ordine all’addebito contestato. Tanto premesso la Commissione Disciplinare ASSOLVE Conte Valentino e la Valprint Futsal Fram per non avere commesso l’illecito loro addebitato. Manda la segreteria del C.R.L.di comunicare direttamente in presente provvedimento agli interessati.
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