COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°11 del 19/09/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Suzzara Calcio 2000 – Camp. Coppa Italia / Eccellenza Gare del 05.09.2002 tra Suzzara Calcio 2000 – U.S. Bagnolese
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°11 del 19/09/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Suzzara Calcio 2000 - Camp. Coppa Italia / Eccellenza
Gare del 05.09.2002 tra Suzzara Calcio 2000 - U.S. Bagnolese
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla Società SUZZARACALCIO 2000 relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società avrebbe fatto partecipare il calciatore OVIDIOGORLANI in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’art. 42 n° 3 del C.G.S..
Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso art. 42 comma 6 del C.G.S..
Rilevato che la Società U.S. BAGNOLESE non ha inviato le proprie controdeduzioni.
Rilevato che, come da C.U. n. 14 datato 18.10.2001 del C.R.L..
Rilevato che il calciatore OVIDIOGORLANI doveva scontare la squalifica nella gara SALO’-U.S. BAGNOLESE del 01.09.2002, gara, alla quale, come risulta dai documenti ufficiali ha partecipato.
Rilevato che pertanto il detto calciatore ha partecipato alla gara in oggetto in posizione irregolare e di conseguenza il reclamo è fondato. Visti gli Art. 12-13-14-42-n°2 del C.G.S. la Commissione Disciplinare
DELIBERA
in accoglimento del reclamo come sopra proposto:
a) di comminare alla soc. U.S. BAGNOLESE la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2;
b) di comminare alla soc. U.S. BAGNOLESE l’ammenda di EURO 181,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore OVIDIOGORLANI per una ulteriore gara di COPPAITALIA, in aggiunta a quella non ancora scontata;
d) di inibire a tutto il 07.10.2002 il dirigente accompagnatore Sig. FRANCESCOCARAVAGGIO della soc. U.S. BAGNOLESE.
Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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