COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°11 del 19/09/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Bresso Calcio – Camp. Coppa Italia / Promozione Gare del 05.09.2002 tra Bresso Calcio – A.C. Juve Cusano

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°11 del 19/09/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Bresso Calcio - Camp. Coppa Italia / Promozione Gare del 05.09.2002 tra Bresso Calcio - A.C. Juve Cusano La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla soc. BRESSOCALCIO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società avrebbe fatto partecipare i calciatore CRESCENZOMOLINO, LEONARDO DONGHIA, MARCO PINATO in posizione irregolare, in quanto tutti colpiti con una gara di squalifica, residuo COPPALOMBARDIA 2001/02 C.U. n° 43 del 23.05.2002. Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’art. 42 n° 3 del C.G.S.. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso Art. 42 comma 6 del C.G.S. Rilevato che la società A.C. JUVECUSANO non ha inviato le proprie controdeduzioni. Rilevato che ai sensi dell’art. 14 n° 10-1 del C.G.S., la squalifica inflitta in relazione a gare di COPPAITALIA e delle COPPEREGIONI organizzate dai Comitati Regionali si scontano nelle rispettive competizioni e che, di conseguenza, nella specie, i calciatori CRESCENZOMOLINO, LEONARDODONGHIA, MARCOPINATO, avendo subito la squalifica in gare della COPPA LOMBARDIA, devono scontarla in tale competizione, mentre possono partecipare a gare di altre competizioni ed in particolare a quelle di COPPA ITALIA; Rilevato che pertanto i predetti calciatori hanno partecipato alla gara in oggetto in posizione regolare Tutto ciò premesso RESPINGE il reclamo proposto con addebito alla reclamante della relativa tassa.
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