COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°13 del 03/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO 1a CATEGORIA Delibera GARA: Castenedolo-Pedrocca – Del 29/09/2002 – Girone A
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°13 del 03/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO 1a CATEGORIA
Delibera
GARA: Castenedolo-Pedrocca - Del 29/09/2002 - Girone A
Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Castenedolo a far tempo dal 12° minuto del 2° tempo ha sostituito i calciatori: n°11 nato nel 1983 con altro calciatore nato nel 1976 e n°8 con altro calciatore nato nel 1979, pertanto da tale minuto ha avuto sul terreno di gioco solo 1calciatore nato dal 1 gennaio 1981 anziché i 2calciatori previsti dalla vigente normativa;
Richiamato l’art.34 delle N.O.I.F.
Considerato che il C.U. n°44 del 30-5-02 al punto 3.1.1., ha stabilito che nelle gare dell’attività ufficiale 2002/03 le Società partecipanti al Campionato di PRIMA CATEGORIA hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti) almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1981 in avanti.
Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate e dato atto che occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art.12 del C.G.S.
PQM
DELIBERA
a) di comminare alla Società Castenedolo la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2.