COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°13 del 03/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA: Vapriese-Roncello – Del 22/09/2002 – Girone B
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°13 del 03/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA: Vapriese-Roncello - Del 22/09/2002 - Girone B
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 12 del 26.9.02 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Roncello.
Visti gli atti ufficiali di gara ed il supplemento al rapporto di gara.
Sentito in proposito l’arbitro.
Letto il reclamo e rilevato che la società Roncello sostiene che la società Vapriese a partire dal 12° del 2° tempo è rimasta con un solo calciatore dal 1981; avendo a suo dire sostituito, proprio al 12° del 2° tempo, il calciatore n° 11 Cortesi Davide, classe 1981 con il calciatore n° 17 Riva Michele classe 1980 e successivamente solo al 13° del 2° tempo ha sostituito il calciatore n° 7 Tappi Massimiliano, classe 1976 con il calciatore n° 14 Zumbo Domenico, classe 1983; per la qual cosa chiede a carico della società Vapriese l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2.
La società Roncello però ammette di spiegare cosa sia avvenuto nel tempo intercorso tra le due sostituzioni e comunque non asserisce minimamente che tra una sostituzione e l’altra il gioco sia stato ripreso e si siano svolti fatti di gioco validi con la partecipazione di un solo calciatore nato dal 1981.
Dato atto che ai sensi del combinato disposto degli art. 24 comma 2; 29 comma 5 e 42 comma 1 e 5 del nuovo C.G.S., le motivazioni dei reclami avverso la regolarità di svolgimento delle gare devono essere trasmesse al Giudice Sportivo entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa e copia del ricorso deve inoltre essere inviata alla Società controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell’art. 34, comma 7 e l’attestazione della ricezione deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice sportivo.
Considerato che la Società Roncello pur preannunziando ed inviando regolarmente il proprio reclamo non ha allegato allo stesso la ricevuta della raccomandata di notifica alla controparte ovvero l’attestazione della ricezione da parte della società Vapriese.
Tuttavia va dato atto che la società Vapriese, inviando le proprie controdeduzioni, ha dimostrato di aver ricevuto copia del ricorso: infatti, tra l’altro, afferma che le due sostituzioni sono state effettuate contemporaneamente e che comunque tra una sostituzione e l’altra il gioco non è mai stato ripreso dall’arbitro.
Dagli atti ufficiali di gara, e dal supplemento al rapporto di gara, fonte primaria e privilegiata di prova, nonché dal colloquio col direttore di gara, risulta che la società Vapriese ha effettivamente sostituito, il calciatore n° 11 Cortesi Davide, classe 1981 con il calciatore n° 17 Riva Michele classe 1980 e (contemporaneamente, come da supplemento di rapporto) senza che il gioco sia comunque stato mai ripreso ha sostituito il calciatore n° 7 Tappi Massimiliano, classe 1976 con il calciatore n° 14 Zumbo Domenico, classe 1983;
Le sostituzioni sono state effettuate quindi in modo regolare e pertanto la società Vapriese ha sempre tenuto sul terreno di gioco (ed hanno partecipato a tutte le fasi della fara con pallone in gioco, per tutta la durata della gara stessa) i 2 calciatori nati nel 1981, come previsto dal punto 3.1.1 del C.U. n° 44 del 30.5.02, che ha stabilito che nelle gare dell’attività ufficiale 2002/03 le Società partecipanti al Campionato di Prima Categoria hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti) almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1981 in avanti.
Dall’esame dei fatti su esposti pare quindi quantomeno temeraria la proposizione di un reclamo in tal senso! Il reclamo è quindi infondato e va respinto.
Rilevata pertanto la palese regolarità dello svolgimento della gara.
PQM
DELIBERA
a) di respingere il reclamo ed incamerare la relativa tassa;
b) di omologare come segue il risultato della gara: Vapriese-Roncello 3-2.