COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°14 del 10/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Accademia – Camp. 2° Cat. / Gir. S Gare del 22.09.2002 tra Accademia-Certosa (Com. Uff. n. 7 del Comitato Prov. PAVIA datato 26.09.2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°14 del 10/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.S. Accademia - Camp. 2° Cat. / Gir. S
Gare del 22.09.2002 tra Accademia-Certosa
(Com. Uff. n. 7 del Comitato Prov. PAVIA datato 26.09.2002)
La società A.S. ACCADEMIACALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore GRASSIDAVIDE per 4 GARE.
Chiedendo la riduzione della sanzione comminata dal Giudice sportivo al calciatore GRASSIDAVIDE.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva:
che, come descritto dal rapporto di gara, fonte primaria e privilegiata di prova ex codice di giustizia sportiva, il calciatore GRASSIDAVIDE a giuoco fermo, colpiva con un pugno alla nuca un avversario.
Pertanto visto il comportamento tenuto dal calciatore GRASSIDAVIDE la sanzione comminatagli dal G.S. appare congrua.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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