COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 17/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO 1a CATEGORIA GARA: SIRMIONE- CELLATICA – DEL 13.10.2002 – GIRONE A
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°15 del 17/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO 1a CATEGORIA
GARA: SIRMIONE- CELLATICA - DEL 13.10.2002 - GIRONE A
Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società SIRMIONE a far tempo dal 18 minuto del 2° tempo ha sostituito il calciatore n° 7 nato nel 1981 con altro calciatore nato nel 1975 pertanto da tale minuto ha avuto sul terreno di gioco solo il calciatore nato dal 1 gennaio 1981, anziché 2 calciatori previsti dalla vigente normativa;
Richiamato l’art. 34 delle N.O.I.F.
Considerato che il C.U. n° 44 del 30-5-2002 al punto 3.1.1., ha stabilito che nelle gare dell’attività ufficiale 2002/03 le Società partecipanti al Campionato 1a Categoria hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti) almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1981 in avanti.
Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate e dato atto che occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art. 12 del C.G.S.
PQM
DELIBERA
a) di comminare alla Società SIRMIONE la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 2.