COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 17/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo COPPA LOMBARDIA 3a CATEGORIA GARA: CADIGNANO CABRE-PADERNO CALCIO – DEL 10.10.2002
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°15 del 17/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
COPPA LOMBARDIA 3a CATEGORIA
GARA: CADIGNANO CABRE-PADERNO CALCIO - DEL 10.10.2002
Alle ore 20,15 l’Arbitro veniva informato che l’impianto d’illuminazione non era funzionante per via di un guasto; nonostante l’intervento di un tecnico appositamente convocato alle ore 21,15 (vale a dire 45 minuti dopo l’orario ufficiale di inizio dell’incontro) la situazione non era ancora stata risolta per cui il direttore di gara non potendo dare inizio alla gara riteneva opportuno lasciare libere le squadre.
La C.A.F. richiama la decisione ufficiale numero 3 della F.I.G.C. relativa alla regola n° 1 del gioco del calcio, che prevede che la società ospitante, è responsabile del regolare allestimento del campo di gioco, impianto d’illuminazione compreso (C.A.F. 3 marzo 1994 C.U. n° 19).
“La società che intende invocare la forza maggiore deve provare la riferibilità dell’evento allegando e provando una causa di giustificazione quale ad esempio la caduta dell’illuminazione elettrica in tutta la città. (C.A.F. 19 gennaio 1995 C.U. n° 16)”.
La società Cadignano Cabre rimane pertanto oggettivamente responsabile della mancata disputa dell’incontro, non avendo prodotto idonea documentazione comprovante causa di giustificazione.
PQS
DELIBERA
Di comminare alla società Cadignano Cabre, ai sensi dell’art. 12 del C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2.