COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 17/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Maslianico – Camp. Promozione / Girone B Gare del 22.09.2002 tra A.C. Maslianico-Base 96 (C.U. n. 12 del C.R.L. datato 26.09.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 17/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Maslianico - Camp. Promozione / Girone B Gare del 22.09.2002 tra A.C. Maslianico-Base 96 (C.U. n. 12 del C.R.L. datato 26.09.2002) Avverso la decisione del G.S. il quale rilevava che nel corso della gara la Società MASLIANICO al 4’ del 2° Tempo sostituiva il calciatore GIULIANOUGO classe 1982 con altro calciatore nato nel 1978, avendo a tale minuto sul terreno di giuoco un solo calciatore nato dal 1° GENNAIO1982, avendo subito la punizione della perdita della gara per 2 a 0, ricorreva a questa Commissione Disciplinare sostenendo viceversa che il calciatore sostituito era il FRANCESCHIMARCO, nato il 28.07.1983. Agli atti figura allegata la copia della ricevuta della raccomandata con la quale copia del reclamo inviato alla Società BASE 96, che però non ha inviato contro deduzioni. La reclamante a sostegno della propria tesi allega una dichiarazione del giornalista presente al Comunale, che però non ha nessuna valenza e pertanto viene disattesa. Tanto premesso, la Commissione Disciplinare conferma la delibera assunta dal Giudice Sportivo, rigetta il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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