COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 17/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Carugo – Camp. 2a Cat. / Girone H Gare del 29.09.2002 tra Novedrate-Carugo (C.U. n. 9 del Comitato Prov. COMO del 3.10.2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°15 del 17/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. Carugo - Camp. 2a Cat. / Girone H
Gare del 29.09.2002 tra Novedrate-Carugo
(C.U. n. 9 del Comitato Prov. COMO del 3.10.2002)
La Società CARUGO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore MAURIZIOLONGO sino al 30.09.2006 lamentando preliminarmente che il direttore di gara avrebbe tenuto una condotta provocatoria sia nei confronti dei calciatori sia nei confronti del pubblico. Di seguito si doleva della circostanza che l’arbitro indietreggiando sarebbe “franato” addosso al calciatore MAURIZIOLONGO; lo stesso si sarebbe limitato ad allontanare il direttore di gara spingendolo e colpendolo involontariamente con un gesto del braccio, che non avrebbe provocato conseguenze e per questo chiedono una riduzione della sanzione inflitta dal G.S.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: esaminato il referto arbitrale, ed il suo supplemento di rapporto, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince inequivocabilmente, come è stato ribadito dal direttore di gara, sentito per le vie brevi, che il calciatore MAURIZIOLONGO al termine della gara, urtato lievemente dall’arbitro che stava indietreggiando mentre stava colloquiando con alcuni calciatori, reagiva e con pugno minaccioso colpiva il direttore di gara con un pugno violento alla mandibola DX facendo barcollare lo stesso causando un intenso dolore. Pur ritenendo estremamente riprovevolo la condotta del calciatore, secondo gli abituali criteri di valutazione della presente Commissione si reputa congrua una graduazione della sanzione. In parziale accoglimento del reclamo proposto, RIDUCE
la squalifica del calciatore MAURIZIOLONGO a tutto il 30.09.2005 si dispone l’accredito della relativa tassa.
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