COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 17/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Cervignano D’Adda – Camp. Jun. Prov. / Girone A Gare del 28.09.2002 tra Cervignano-DRE.VI

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 17/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Cervignano D’Adda - Camp. Jun. Prov. / Girone A Gare del 28.09.2002 tra Cervignano-DRE.VI La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società A.S. CERVIGNANOD’ADDA relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società avrebbe fatto partecipare il calciatore COTTINO SIMONE in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’Art. 42 n. 3 del C.G.S. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso Art. 42 comma 6 C.G.S. Rilevato che la società U.S. DRE.VI non ha inviato le proprie controdeduzioni. Rilevato che, come da C.U. n. 6 datato 26.09.2002 del Comitato Prov. LODI il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli Artt. 12-13-14-42 n- 2 del C.G.S., la Commissione disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla soc. U.S. DRE.VI la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 2; b) di comminare alla soc. U.S. DRE.VI l’ammenda di E 103,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore COTTINOSIMONE per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 31.10.2002 il dirigente accompagnatore sig. CORTILIVIOdella società U.S. DRE.VI Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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