COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 17/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pradalunghese – Camp. Jun. Prov. / Girone B Gare del 28.09.2002 tra Pradalunghese-Vertovese (C.U. n. 6 del Comitato Prov. BERGAMO del 26.09.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 17/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pradalunghese - Camp. Jun. Prov. / Girone B Gare del 28.09.2002 tra Pradalunghese-Vertovese (C.U. n. 6 del Comitato Prov. BERGAMO del 26.09.2002) La società PRADALUNGHESE ha proposto reclamo avverso la posizione del calciatore AZZOLAEMILIO della società VERTOVESEil quale sarebbe stato utilizzato benché squalificato fino a tutto il 28.09.2002. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., lette le contro deduzioni della società VERTOVESE la quale ha affermato che il predetto calciatore è stato semplicemente inserito nella distinta ma non avrebbe partecipato alla gara; letta la comunicazione del 09.10.2002 del G.S. di Bergamo, che ha certificato detta circostanza; rilevato che nemmeno dal rapporto arbitrale non risulta che il calciatore abbia partecipato alla gara; considerato che il mero inserimento nella distinta di giuoco senza effettiva partecipazione dello stesso alla gara non determina irregolarità della sua posizione. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone di addebitare la relativa tassa.
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