COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 17/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Sangiulianese – Camp. Juniores Prov. /Girone D in merito alla posizione irregolare del calciatore, Gasparini Luca, nella gara, Sangiulianese-Metanopoli del 28.09.2002
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°15 del 17/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Sangiulianese - Camp. Juniores Prov. /Girone D
in merito alla posizione irregolare del calciatore,
Gasparini Luca, nella gara, Sangiulianese-Metanopoli del 28.09.2002
La Commissione Disciplinare, rilevato che, ai sensi dell’Art. 29, comma V° e 42, comma VI°, C.G.S., nei casi in cui il gravame, verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell’Art. 34, comma VII°, C.G.S. e che l’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo; rilevato che l’inosservanza delle formalità costituisce, ai sensi dell’Art. 29, comma IX°, C.G.S., motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame;
rilevato che non risulta che la SANGIULIANESE abbia inviato copia del reclamo alla Soc. METANOPOLI e che, comunque, l’attestazione della ricezione non è allegata al reclamo
DICHIARA
inammissibili il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
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