COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 17/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Cadignano – Camp. 3° Cat. / Coppa Lombardia Gare del 26.09.2002 tra Verolavecchia-Cadignano
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°15 del 17/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società G.S. Cadignano - Camp. 3° Cat. / Coppa Lombardia
Gare del 26.09.2002 tra Verolavecchia-Cadignano
La Società CADIGNANO assume che nella gara in oggetto la Società VEROLAVECCHIA ha impiegato il calciatore GIANBATTISTAARCARI, tesserato con essa reclamante. Pertanto, inoltra reclamo a questa Commissione, inviando copia alla società VEROLAVECCHIA.
Questa inviava le proprie controdeduzioni, assumendo d’aver validamente tesserato in data 25.09.2002 il calciatore GIANBATTISTAARCARI, che dalle indagini effettuate risultava libero e svincolato è che viceversa il calciatore G. BATTISTA tesserato con il CADIGNANO può essere persona diversa.
Le argomentazioni della Società VEROLAVECCHIAsono da condividere e pertanto il reclamo proposto dalla Società CADIGNANO va rigettato.
Tanto premesso e ritenuto, la Commissione Disciplinare, esaminati gli atti presentati dalla Società VEROLAVECCHIA
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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