COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°16 del 24/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA: PANTIGLIATE-PROMELEGNANO – Girone E – Del 20-10-2002
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°16 del 24/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA: PANTIGLIATE-PROMELEGNANO - Girone E - Del 20-10-2002
Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società PROMELEGNANO a far tempo dal 14° minuto del 2° tempo ha sostituito il calciatore n°7 nato nel 1982 con altro calciatore nato nel 1980 pertanto da tale minuto ha avuto sul terreno di gioco solo 1 calciatore nato dal 1° gennaio 1981, anziché i 2calciatori previsti della vigente normativa.
Richiamato l’art.34 delle N.O.I.F.
Considerato che il C.U.n°44 del 30-5-02 al punto 3.1.1., ha stabilito che nelle gare dell’attività ufficiale 2002/03 le Società partecipanti ai Campionati 1a Categoria hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti) almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1981 in avanti.
Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate e dato atto che occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art.12 del C.G.S.
PQM
DELIBERA
a) di comminare alla Società PROMELEGNANO la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2.