COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°16 del 24/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Belgioioso Costantes – Camp. Jun. Prov. / Girone B Gare del 05.10.2002 tra Belgioioso Costante-Varzi (C.U. n. 9 del Comitato Prov. di PAVIA del 10.10.2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°16 del 24/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Belgioioso Costantes - Camp. Jun. Prov. / Girone B
Gare del 05.10.2002 tra Belgioioso Costante-Varzi
(C.U. n. 9 del Comitato Prov. di PAVIA del 10.10.2002)
La Commissione Disciplinare letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali osserva che l’arbitro riferisce nel rapporto di aver espulso il calciatore MANZIDANIELE perché questi, dopo aver subito un fallo, reagiva spingendo con le due mani l’avversario. A seguito dell’espulsione, allontanandosi, il calciatore, sempre secondo quanto risulta dal rapporto, fonte primaria e privilegiata di prova, rivolgeva frasi gravemente ingiuriose, irriguardose e minacciose all’arbitro.
Di fronte alla precisa ricostruzione del fatto operata dal direttore di gara nessuna rilevanza può avere in questa sede la interessata versione resa dalla società reclamante.
La sanzione comminata dal G.S. appare del tutto congrua e non suscettibile di riduzione.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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