COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°16 del 24/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Santalbino Calcio – Camp. Jun. Prov. / Girone C Gare del 28.09.2002 tra Santalbino Calcio – A.C. Vimercate
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°16 del 24/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Santalbino Calcio - Camp. Jun. Prov. / Girone C
Gare del 28.09.2002 tra Santalbino Calcio - A.C. Vimercate
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società SANTALBINOCALCIO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società A.C. VIMERCATE avrebbe fatto partecipare il calciatore SALASTEFANO in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 3 del C.G.S..
Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso art. 42 comma 6 del C.G.S..
Rilevato che la società A.C. VIMERCATE non ha inviato le proprie controdeduzioni. Rilevato che da C.U. n. 36 datato 09.05.2002 del Comitato Prov. di MILANO il calciatore risulta squalificato nel campionato Juniores Provinciale allorquando militava nella società ALTOLAMBRO. Rilevato che ai sensi dell’art. 12 comma 6 del C.G.S., nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione da scontare nella stagione successiva, ha cambiato società la sanzione della squalifica va scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza;
Rilevato che la prima squadra dell’A.C. VIMERCATE disputa il campionato di seconda categoria e ha disputato la prima gara il 15.09.2002,
Rilevato quindi che il calciatore stesso era quindi legittimato a disputare la gara del 28.09.2002 del campionato Juniores Provinciale.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone di addebitare la relativa tassa.
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