COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°19 del 14/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO ECCELLENZA Delibera GARA:FIORENTEBERGAMO-COMUNALEGHISALBESE – GIRONEB – del 10.11.02
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°19 del 14/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO ECCELLENZA
Delibera
GARA:FIORENTEBERGAMO-COMUNALEGHISALBESE - GIRONEB - del 10.11.02
Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Fiorente Bergamo a far tempo dal 20° minuto del 2° tempo ha sostituito il calciatore n° 7 Gaio Stefano, nato nel 1983 con altro calciatore Domenghini Michele nato nel 1974 pertanto da tale minuto ha avuto sul terreno di gioco solo 1 calciatore nato dal 1 gennaio 1982, anziché i 2 calciatori previsti dalla vigente normativa;
Richiamato l’art. 34/bis delle N.O.I.F.
Considerato che il C.U. n° 44 del 30.05.02 al punto 3.1.1, ha stabilito che nelle gare dell’attività ufficiale 2002/03 le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti) almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1982 in avanti come peraltro ribadito dal punto 3 delle Decisioni Ufficiali del C.R.L. pubblicate sul C.U. n° 13 del 3.10.2002.
Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate e dato atto che occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art. 12 del C.G.S.
PQM
DELIBERA
a) di comminare alla Società Fiorente Bergamo la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2.
b) di dare atto che i provvedimenti disciplinari sono riportati nelle relative sezioni del presente comunicato.