COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°19 del 14/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Cinisello – Camp. Prom. / Gir. A Gara del 27.10.2002 tra Cinisello/Olgiate Olona (C.U. n. 17 del Comitato R.L. datato: 31/10/2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°19 del 14/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società F.C. Cinisello - Camp. Prom. / Gir. A
Gara del 27.10.2002 tra Cinisello/Olgiate Olona
(C.U. n. 17 del Comitato R.L. datato: 31/10/2002)
La società CINISELLO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S: che ha squalificato il calciatore BRAMBILLA CRISTIANO per 4 gare, lamentando che la sanzione comminata sarebbe stata esagerata rispetto al comportamento tenuto dallo stesso.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del CGS, rileva: il ricorso non merita di essere accolto. Dal rapporto del direttore di gara risulta che il calciatore BRAMBILLA CRISTIANO ha insultato un avversario, lo ha strattonato e lo ha trascinato per circa un metro. La reclamante non contesta lo svolgimento dei fatti come descritto dal direttore di gara. Al di là di quanto dalla stessa affermato la sanzione comminata dal primo giudice non appare eccessiva e pertanto merita di essere integralmente confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone di addebitare la relativa tassa.
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