COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°19 del 14/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Or. Foresto Sparso – Camp. 2° Cat. / Gir. C Gara del 27.10.2002 tra Foresto Sparso/Castegnato (C.U. n. 11 del Comitato Prov. di Brescia datato: 31/10/2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°19 del 14/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Or. Foresto Sparso - Camp. 2° Cat. / Gir. C Gara del 27.10.2002 tra Foresto Sparso/Castegnato (C.U. n. 11 del Comitato Prov. di Brescia datato: 31/10/2002) La società FORESTO SPARSO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S: che ha squalificato il calciatore SELOGNI ANDREI sino al 31/01/2003, lamentando l’eccessività della squalifica inflitta. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del CGS, rileva: le argomentazioni della società OR. FORESTO SPARSO confliggono nettamente con quanto si legge nel referto arbitrale, che, come è noto costituisce fonte privilegiata di prova. Nel referto si legge che al 50’ del 2° tempo il SELOGNI a seguito di una decisione assunta dal direttore di gara si avventava contro lo stesso con furia, colpendolo al petto con le mani, facendolo indietreggiare per 4/5 metri, urlando. Alla vista del cartellino rosso insultava l’arbitro e a fine gara mostrava all’arbitro il dito medio e lo scherniva applaudendolo. Per quanto si legge la sanzione della squalifica appare sin troppo mite. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone di addebitare la relativa tassa.
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