COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°19 del 14/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S: Vimo – Camp. 2° Cat. / Gir. J Gara del 27.10.2002 tra Atl. Pioltello/U.S. Vimo (C.U. n. 13 del Comitato Prov. di MILANO datato: 31/10/2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°19 del 14/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S: Vimo - Camp. 2° Cat. / Gir. J
Gara del 27.10.2002 tra Atl. Pioltello/U.S. Vimo
(C.U. n. 13 del Comitato Prov. di MILANO datato: 31/10/2002)
La società U.S: VIMO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S: che ha squalificato i calciatori FRANCESCO DESERIO per 5 GARE e GABRIELE RAVIZZA per 4 GARE ed ha comminato alla società l’ammenda di EURO 77,00, lamentando che i calciatori non avevano rivolto all’arbitro frasi gravemente offensive e minacciose nei confronti del direttore di gara e che quest’ultimo non è stato ingiuriato dai sostenitori della società.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del CGS, rileva: che contrariamente a quanto assunto dall’arbitro nel rapporto FRANCESCO DESERIO non era capitano della U.S. VIMO (il n. 5 era il capitano dell’Atl. PIOLTELLO) e che di conseguenza, non può allo stesso essere applicata l’aggravante relativa alla asserita qualifica. Ciò premesso ritiene che il comportamento dei DUE calciatori può essere valutato con minor rigore e che si può ridurre la squalifica a 3 giornate di gara.
La sanzione comminata alla società non è al contrario suscettibile di riduzione.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
La squalifica dei calciatori: FRANCESCO DESERIO e GABRIELE RAVIZZA a TRE giornate di gara e conferma la sanzione comminata alla società U.S. VIMO, dispone l’accredito della relativa tassa alla reclamante.
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