COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°19 del 14/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Castelverde – Camp. 2° Cat. / Gir. T Gara del 20.10.2002 tra Castelverde/Acquanegra (C.U. n. 11 del Comitato Prov. di CREMONA datato: 24/10/2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°19 del 14/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Castelverde - Camp. 2° Cat. / Gir. T Gara del 20.10.2002 tra Castelverde/Acquanegra (C.U. n. 11 del Comitato Prov. di CREMONA datato: 24/10/2002) La società A.C. CASTELVERDE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S: che ha squalificato i calciatori STEFANO DOLARA per 3 gare, LORENZO PASQUINI per 3 gare e WALTER CACCIALANZA per 4 gare, lamentando che le condotte ascritte ai calciatori non corrisponderebbero al vero e sostenendo che il direttore di gara avrebbe provocato i calciatori con frasi offensive e tendenziose. Chiedono, pertanto, una riduzione delle squalifiche disposte. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del CGS, rileva: preliminarmente che la società reclamante aveva originariamente chiesto di essere ascoltata in sede di discussione del reclamo e che successivamente con telefax del 06/11/2002 ha comunicato di non poter presenziare all’audizione. Rilevato, che il referto arbitrale fonte privilegiata di prova e che le condotte tenute dai calciatori sanzionati, così come riportate sia nelle modulazioni addotte dal giudice di primo grado che dalla dinamica indicata nello stesso referto arbitrale, si atteggiano perfettamente agli abituali criteri di valutazione della presente Commissione. Si ritengono pertanto, del tutto congrue e meritevoli di conferma le sanzioni disposte a carico dei TRE calciatori dal G.S. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone di addebitare la relativa tassa.
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