COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°19 del 14/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S: Bregnanese – Camp. Juniores Prov. / Gir. A Gara del 19.10.2002 tra Bregnanese/Rovellasca (C.U. n. 12 del Comitato Prov. di COMO datato: 25/10/2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°19 del 14/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S: Bregnanese - Camp. Juniores Prov. / Gir. A Gara del 19.10.2002 tra Bregnanese/Rovellasca (C.U. n. 12 del Comitato Prov. di COMO datato: 25/10/2002) La società U.S: BREGNANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S: che ha inibito il tecnico Sig. FINAZZI ALFREDO sino al 23/12/2002, facendo rilevare che l’arbitro è incorso in un banale errore di scambio di persona. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del CGS, rileva: effettivamente sentito l’arbitro, questi ha riconosciuto d’aver indicato nella persona che a fine gara la persona che l’ha insultato per errore il tecnico FINAZZI invece del dirigente accompagnatore Sig. VERGA MARIO. L’identificazione fatta dal direttore di gara è stata esauriente e pertanto la sanzione inflitta al Sig. FINAZZI va revocata ed al suo posto va sanzionato il dirigente Sig. VERGA MARIO. Tanto premesso e ritenuto, in accoglimento del reclamo proposto, annulla la inibizione inflitta al tecnico FINAZZI ed inibisce il Sig. VERGA MARIO, dirigente accompagnatore sino al 06/01/2003, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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