COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°20 del 21/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO 1a CATEGORIA Delibera GARA: VILLATAVAZZANO-PRO MELEGNANO – Girone E – Del 17-11-2002
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°20 del 21/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO 1a CATEGORIA
Delibera
GARA: VILLATAVAZZANO-PRO MELEGNANO - Girone E - Del 17-11-2002
Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società PROMELEGNANO a far tempo dal 20° minuto del 2° tempo ha sostituito il calciatore n°7 nato nel 1982 con altro calciatore nato nel 1978; pertanto da tale minuto ha avuto sul terreno di gioco solo 1 calciatore nato dal 1° gennaio 1981, anziché i 2calciatori previsti della vigente normativa.
Richiamato l’art.34/bis delle N.O.I.F.
Considerato che il C.U.n°44 del 30-5-02 al punto 3.1.1., ha stabilito che nelle gare dell’attività ufficiale 2002/03 le Società partecipanti ai Campionati di PRIMA CATEGORIA hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti) almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1981 in avanti.
Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate e dato atto che occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art.12 del C.G.S.
PQM
DELIBERA
a) di comminare alla Società PROMELEGNANO la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2.