COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°20 del 21/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A5 SERIE D Delibera GARA: BRUSUGLIO – BURAGO C5 – DEL 15.11.02 – GIRONE B

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°20 del 21/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A5 SERIE D Delibera GARA: BRUSUGLIO - BURAGO C5 - DEL 15.11.02 - GIRONE B Letto il reclamo presentato dalla Società Burago C5 regolarmente preannunziato ed inviato nei termini e con le modalità previste dagli art. 24 comma 3 e 42 comma 1 del C.G.S. Rilevato tuttavia che tale reclamo verte sulla praticabilità del terreno di gioco, vale a dire su decisioni assunte dal direttore di gara aventi natura che gli compete in via esclusiva come disposto dalle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. in ordine alla regola 1 che in particolare così dispone: “Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, [...], è di esclusiva competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara”. Visti gli atti ufficiali di gara dai quali non risultano pertanto essere avvenuti i fatti contestati dalla società reclamante. P.Q.S. DELIBERA a) di dichiarare inammissibile il reclamo presentato dalla Società Burago C5 disponendo che la tassa versata venga incamerata; b) di omologare il risultato conseguito sul campo Brusuglio-Burago C5 9-2. Si da atto che i provvedimenti disciplinari relativi alla gara in oggetto sono pubblicati nell’apposita sezione del presenteComunicato.
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