COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°20 del 21/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO ECCELLENZA Delibera GARA: CHIARI-GRUMELLESE – Girone C – Del 24-10-2002
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°20 del 21/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO ECCELLENZA
Delibera
GARA: CHIARI-GRUMELLESE - Girone C - Del 24-10-2002
La Società Grumellese ha preannunciato e proposto reclamo in ordine allo svolgimento della gara in oggetto.
Dall’esame dei motivi di ricorso si rileva che la società lamenta tra l’altro che il terreno di gioco presenta dimensioni inferiori sia in lunghezza che in larghezza.
Dagli atti ufficiali di gara, fonte primaria e privilegiata di prova, non risulta che la società reclamante abbia presentato riserva scritta prima dell’inizio della gara per lamentare tali irregolarità; ed il direttore di gara non ha segnalato alcuna irregolarità in proposito.
Le decisioni F.I.G.C. in ordine alla regola n°1, per quanto attiene le segnature e le caratteristiche del terreno di gioco, precisano quanto segue ai commi 3e 4;
“3) Gli eventuali reclami per irregolarità sulle misure del terreno, delle porte, del pallone e per tutto quanto ha attinenza con il terreno di giuoco non saranno presi in considerazione se la squadra reclamante non avrà presentato riserva scritta all’arbitro prima dell’inizio della gara.
4) Qualora una squadra intendesse, per irregolarità sopravvenuta, avanzare riserva durante la gara, potrà farlo verbalmente. L’arbitro dovrà prenderne atto alla presenza del capitano della squadra avversaria, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara e riportandone tutti i particolari nel referto.”
Peraltro lo stesso Codice di Giustizia Sportiva, all’art.24, commi 6e 7, così recita:
“6.I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità del campo di giuoco (porte, misure del terreno di giuoco, ecc.).
7. Il procedimento di cui al comma 6è instaurato:
a) d’ufficio, e si svolge sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;
b) su reclamo, che deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all’arbitro dalla società prima dell’inizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulate dal capitano della squadra interessata, che l’arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara...”
Il reclamo è quindi inammissibile.
PQM.
DELIBERA
a) di dichiarare inammissibile il reclamo presentato dalla Società Grumellese disponendo che la tassa venga addebitata;
b) di omologare il risultato conseguito sul campo come segue: Chiari-Grumellese 2-1.