COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°20 del 21/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento ad opera del Procuratore Federale di GALBIATI Giovanni, LATTUADA Silvio e della Società A.S. CISLIANO per rispondere: primi due della violazione di cui all’art. 8 comma 2 del C.G.S. in relazione all’art. 39 comma 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere intrattenuto rapporticon tale Antonio Distasio, persona estranea alla F.I.G.C., in occasionedel trasferimento del calciatore Cipri Nicola ad altra Società. Viene contestatoai dirigenti di avere preventivamente informato il Distasio della possibile cessionedel giovane alla A.C. Pieve Calcio, così favorendo la richiesta di denarodello stesso Distasio a quest’ultima Società.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°20 del 21/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento ad opera del Procuratore Federale di GALBIATI Giovanni, LATTUADA Silvio e della Società A.S. CISLIANO per rispondere: primi due della violazione di cui all’art. 8 comma 2 del C.G.S. in relazione all’art. 39 comma 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere intrattenuto rapporticon tale Antonio Distasio, persona estranea alla F.I.G.C., in occasionedel trasferimento del calciatore Cipri Nicola ad altra Società. Viene contestatoai dirigenti di avere preventivamente informato il Distasio della possibile cessionedel giovane alla A.C. Pieve Calcio, così favorendo la richiesta di denarodello stesso Distasio a quest’ultima Società. La A.S. CISLIANO è deferita in conseguenza dell’illecito comportamento tenuto dai suoi dirigenti. La Commissione Disciplinare visto il deferimento del Procuratore Federale, esaminati gli atti trasmessi con il deferimento stesso e sentiti i Signori Lattuada Silvio e Galbiati Giovanni, osserva: Attraverso l’attività svolta dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C., può dirsi pienamente raggiunta la prova della responsabilità dei deferiti in relazione ai fatti contestati. Infatti il calciatore Cipri Nicola, sentito in sede di indagini, ha descritto con precisione i rapporti intervenuti tra lui ed il Distasio, il quale pretendeva di gestirlo affermando di essere il “proprietario” del suo cartellino. In particolare il giovane ha confermato la richiesta di denaro avanzata in sua presenza dal Distasio nei confronti dei dirigenti della A.C. Pieve Calcio. D’altronde il Presidente della A.S. Cisliano, Lattuada, ed il direttore sportivo Galbiati avanti a questa Commissione, seppure riduttivamente rispetto a quanto riferito in sede di indagine, hanno confermato i loro rapporti con il Distasio e la pretesa di questi di gestire in proprio il calciatore Cipri. Gli stessi hanno poi dimostrato accondiscendenza a quanto imposto dal Distasio: infatti ai dirigenti della A.C. Pieve Calcio, che richiedevano di tesserare il calciatore, hanno detto di dovere prima sentire il Distasio. Con tale comportamento certamente hanno favorito lo stesso nella richiesta di danaro avanzata nei confronti della Società interessata al calciatore. Nessun dubbio sulla piena responsabilità del Presidente Lattuada, il quale da oltre 20 anni rivestiva la carica di dirigente societario della A.S. Cisliano e pertanto non poteva non conoscere gli effettivi rapporti del Distasio con la Società. Attenuata appare invece la responsabilità del Galbiati, direttore tecnico, subentrato da poco tempo al precedente dirigente dimissionario. A favore dello stesso gioca anche la circostanza di non avere gradito l’ingerenza del Distasio nel proporre calciatori alla Società ed, infine, di avere contribuito in maniera risolutiva al suo allontanamento. La A.S. Cisliano è chiamata a rispondere per quanto commesso dai suoi tesserati sia a titolo di responsabilità diretta che oggettiva. Ritenuto, pertanto, che è stata raggiunta la piena prova dei fatti addebitati ai deferiti e che, conseguentemente, si è realizzata la violazione contestata, DICHIARA Lattuada Silvio e Galbiati Giovanni responsabili della violazione di cui all’art. 8 comma 2 del C.G.S. in relazione all’art. 39 comma 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e COMMINA al Signor Lattuada Silvio l’inibizione a tutto il 21 luglio 2003; al Signor Galbiati Giovanni l’inibizione a tutto il 21 gennaio 2003; DICHIARA la Società A.S. CISLIANO responsabile della violazione di cui all’art. 2 commi 3 e 4 del C.G.S. e pertanto COMMINA alla A.S. CISLIANO l’ammenda di Euro 1000,00. Manda alla Segreteria del C.R.L. di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati.
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