COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°20 del 21/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. CantùSan Paolo – Camp. Promozione / Girone B Gare del 03.11.2002 tra Stella Azzurra Arosio-Cantù S. Paolo (C.U. n. 18 del Comitato Regionale Lombardia datato 07.11.2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°20 del 21/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. CantùSan Paolo - Camp. Promozione / Girone B
Gare del 03.11.2002 tra Stella Azzurra Arosio-Cantù S. Paolo
(C.U. n. 18 del Comitato Regionale Lombardia datato 07.11.2002)
La Società CANTU’ SANPAOLO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha disposto l’ammenda di EURO 300,00 a carico della medesima Società, lamentando che i fatti a fondamento della sanzione disposta dal G.S. di prime cure sarebbero imputarsi alla Società ospitante responsabile delle persone presenti negli spogliatoi.
Si lamenta altresì, su come possa l’assistente del direttore di gara aver individuato ed identificato il responsabile del fatto come persona legata alla Società reclamante. Si chiedeva di conseguenza l’annullamento della sanzione.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del CGS, rileva: esaminato il referto arbitrale e l’allegato rapporto dell’assistente arbitro, fonte privilegiata di prova, si evince che al termine della gara il Sig. RONCHETTIMARCO(allenatore squalificato della Società CANTU’ SANPAOLO) come riferito dal Sig. MAUROBERNARDI, tecnico in distinta della Soc. CANTU’ SANPAOLO, entrava negli spogliatoi del CANTU’ SANPAOLO. Siccome il suddetto MARCORONCHETTI veniva riconosciuto dall’assistente dell’arbitro come persona che lo aveva costantemente insultato durante tutto il corso della gara oltre che bersagliato con diversi sputi, lo stesso assistente arbitro invitava i dirigenti della Società STELLAAZZURRA ad allontanarlo. Dalla documentazione ufficiale, pertanto, si rileva che la persona responsabile delle contestazioni mosse dal giudice di prime cure è stata correttamente identificato. Secondo gli abituali criteri di valutazione della presente Commissione, pertanto, la sanzione disposta in prime cure appare del tutto congrua e meritevole di conferma.
Tanto premesso e ritenuto,
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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