COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°20 del 21/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Barbaiana – Camp. J.P. / Girone B Gare del 12.10.2002 tra Barbiana-Giò Sport (C.U. n. 9 del Comitato di Legnano datato 17.10.02)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°20 del 21/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Barbaiana - Camp. J.P. / Girone B Gare del 12.10.2002 tra Barbiana-Giò Sport (C.U. n. 9 del Comitato di Legnano datato 17.10.02) La Soc. BARBAIANA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo in merito ai provvedimenti disciplinari assunti a seguito dell’incontro di calcio in oggetto, sostenendo che al 30° del secondo tempo l’arbitro aveva allontanato dal campo per doppia ammonizione il calciatore Sada Mattia senza però menzionarlo nel suo rapporto e per il resto negando con fermezza quanto invece riportato dall’arbitro nel proprio referto. Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare, letto il reclamo, sentita la reclamante e l’arbitro OSSERVA L’arbitro ha precisato che il calciatore Sada non è stato espulso, ma semplicemente ammonito; ha confermato che il calciatore Mussaro lo ha spinto con violenza sino a farlo cadere, calciandogli contro i piedi il pallone, che lo colpiva per ben due volte al basso ventre, procurandogli un intenso dolore della durata di circa 40 secondi. Ha confermato in ogni sua parte il referto arbitrale, precisando che in relazione all’episodio dell’inseguimento della Clio di non avere dubbi che fosse di appartenenza della reclamante in quanto aveva visto che in quella vettura erano state riposte le borse dei calciatori della Soc. Barbaiana. Poiché l’arbitro ha confermato in ogni sua parte il referto arbitrale, che come è noto, costituisce fonte primaria e privilegiata di prova per essere redatto da un terzo super parters, la delibera del Giudice Sportivo va confermata in quanto le sanzioni ivi assunte appaiono congrue e pertanto eque. Pertanto, la Commissione Disciplinare DICHIARA Inammissibile il reclamo relativo alla squalifica del calciatoreMinoggio Marco per due gara perché non impugnabile ex art. 41 n. 3 lett. a C.G.S. RIGETTA nel resto il proposto reclamo e dispone di addebitare la relativa tassa.
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