COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°20 del 21/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Gescal Boys – Camp. 3° Cat. / Girone A Gare del 20.10.2002 tra Gescal Boys-Gobetti (C.U. n. 12 del Comitato Provinciale di MILANO del 24.10.2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°20 del 21/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Gescal Boys - Camp. 3° Cat. / Girone A
Gare del 20.10.2002 tra Gescal Boys-Gobetti
(C.U. n. 12 del Comitato Provinciale di MILANO del 24.10.2002)
La Soc. U.S. GESCALBOYS ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato l’ammenda di EURO 61,00, lamentando l’assenza di frasi minacciose nei confronti dell’osservatore arbitrale.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del CGS, sentita la reclamante, rileva: la vicenda scaturisce dalla legittimità della presenza del D.S. a restare entro il recinto degli spogliatoi, antistante il recinto di gara eccepita da persona qualificatasi solo verbalmente osservatore arbitrale. Alla richiesta del D.S. di qualificarsi, con l’arbitro si recava nello spogliatoio di questi. Si introduceva allora correttamente nello spogliatoi dell’arbitro persona che si qualificava Presidente della società “GESCALBOYS” e verificata la identificazione dell’osservatore arbitrale, ne usciva stringendo la mano all’arbitro e allo stesso osservatore arbitrale. Dalla lettura del referto non si avvertono espressioni minacciose rivolte a chiocchessia. Tanto premesso, appare ingiusta la sanzione inflitta, che va revocata.
Tanto premesso e ritenuto, in accoglimento del reclamo proposto,
REVOCA
La sanzione dell’ammenda inflitta e dispone di accreditare la relativa tassa a favore della reclamante.
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