COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°21 del 28/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U. S. Acli Trecella – Camp. Under 21 /Gir. A Gara del 02.11.2002 tra Trezzanese – ACLITrecella (C.U.n. 12 del Comitato di MONZA datato 07.11.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°21 del 28/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U. S. Acli Trecella - Camp. Under 21 /Gir. A Gara del 02.11.2002 tra Trezzanese - ACLITrecella (C.U.n. 12 del Comitato di MONZA datato 07.11.2002) La Società ACLI TRECELLA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. nelle parti in cui ha squalificato i calciatori: FABIO BIFFI e LUCA ERBA sino al 30.04.2003, il calciatore ROBATI MAURO sino al 30.06.2003, il calciatore IVAN BISCARO per 4 GARE, il calciatore DANIELE BARZAGHI per 3 GARE, e le ha comminato l’ammenda di 110,00 EURO, lamentando che le suddette sanzioni sono sproporzionate in relazione alla gravità del comportamento tenuto dai calciatori nei confronti del direttore di gara. Tale comportamento, secondo la reclamante era stato peraltro provocato dall’atteggiamento arrogante tenuto dall’arbitro nei confronti dei calciatori. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del CGS, rileva: il reclamo presentato dalla ACLI TRECELLA non può trovare accoglimento, infatti, come ha correttamente affermato il G.S. nella delibera impugnata, il BIFFI ha commesso un atto di violenza nei confronti di un avversario e ha spinto l’arbitro con entrambe le mani, proferendo nei confronti del direttore di gara frasi gravemente offensive, l’ERBA ha sputato in direzione dell’arbitro con intenzione di colpirlo senza riuscire nell’intento, dopo averlo insultato e minacciato, il ROBATI ha spinto con violenza l’arbitro alle spalle, dopo averlo insultato e minacciato, il BISCARO ha proferito frasi offensive e minacciose nei confronti del direttore di gara e il BARZAGHI ha pronunciato una frase offensiva nei confronti dell’arbitro, mentre la ACLI TRECELLA ha presentato in ritardo la squadra in campo e i tifosi della stessa hanno tenuto un comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro, sputando sulla autovettura dello stesso. Di fronte a tale comportamento e alla sua gravità, descritta peraltro chiaramente dall’arbitro nel proprio rapporto di gara, devono ritenersi congrue le squalifiche comminate ai calciatori e l’ammenda comminata alla società. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo PROPOSTO E DISPONE L’ADDEBITO DELLA RELATIVA TASSA.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it