COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°21 del 28/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C.Folgore Legnano – Camp. 3° Cat. /Gir. A Gara del 03.11.2002 tra Sporting Garbagnate – Folgore Legnano (C.U.n. 12 del Comitato di LEGNANO datato 07.11.2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°21 del 28/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C.Folgore Legnano - Camp. 3° Cat. /Gir. A
Gara del 03.11.2002 tra Sporting Garbagnate - Folgore Legnano
(C.U.n. 12 del Comitato di LEGNANO datato 07.11.2002)
La Società A.C.FOLGORE LEGNANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore FEDERICO FIDANZA per 4 GARE, lamentando che la squalifica è sproporzionata in relazione al comportamento tenuto dal calciatore nei confronti di un avversario.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del CGS., rileva: dal rapporto arbitrale emerge che il FIDANZA, a giuoco fermo, ha colpito con un calcio un avversario volontariamente.
Considerato che il calcio inferto dal FIDANZA all’avversario non è stato violento, appare congruo ridurre lievemente la squalifica comminata al calciatore.
Tanto premesso e ritenuto
RIDUCE
la squalifica del calciatore FEDERICO FIDANZA a TRE GARE e si dispone l’accredito della relativa tassa.
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