COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Darfo Boario – Camp. Eccellenza /Gir. C Gara del 17.11.2002 tra Darfo Boario – Grumellese

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Darfo Boario - Camp. Eccellenza /Gir. C Gara del 17.11.2002 tra Darfo Boario - Grumellese (C.U.n. 20 del Comitato R.L. datato 21.11.2002) La Commissione Disciplinare, rilevato che la squalifica comminata dal G.S. al tecnico della U.S. DARFO BOARIO sino al 14.12.2002 è inferiore ad un mese e che l’art. 41 comma 3 del CGS., lett. b, prevede che non sono ammissibili i provvedimenti disciplinari comminati a tecnici inferiori ad un mese. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della tassa.
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