COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S.Pro Gaggianese – Camp. Promozione Gara del 27.10.2002 tra Pro Gaggianese – Corsico

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S.Pro Gaggianese - Camp. Promozione Gara del 27.10.2002 tra Pro Gaggianese - Corsico (C.U.n. 18 del Comitato R.L. datato 7.11.2002) La Società G.S. PRO GAGGIANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha deliberato la perdita della gara per 0-2 ai danni della reclamante. La reclamante ha censurato la decisione del Giudice sportivo in quanto l’irregolarità commessa e relativa alla non contestuale presenza in campo di 2 calciatori nati a partire dal 1° gennaio 1982 (così come stabilito nel C.U. n. 44 del 30.05.02 al punto 3.1.1.), non avrebbe avuto alcuna conseguenza rispetto all’andamento della gara: infatti tale situazione, causata da un errore nelle sostituzioni, si sarebbe protratta per meno di un minuto ed a gioco praticamente fermo. La Commissione Disciplinare preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 37 n. 4 del C.G.S., e che ne è stata data comunicazione alla U.S. Corsico 1908: osserva: Il Direttore di gara, sentito da questa Commissione, ha precisato che, dopo la prima sostituzione avvenuta nel primo tempo, nella seconda frazione di gioco la PRO GAGGIANESE ha effettuato altre due sostituzioni: in particolare al 25° è entrato il calciatore Passoni (1981) al posto di Bonissoni (1982) e meno di un minuto dopo è entrato in campo il calciatore Bonuso (1982) che ha preso il posto di Tafani (1975). Il sostanza è vero che l’attuale reclamante nel corso della gara ha tenuto in campo un solo giocatore nato nel 1982, ma ciò è avvenuto per uno spazio temporale inferiore al minuto; infatti immediatamente dopo è entrato in campo altro calciatore nato nel 1982. L’arbitro ha altresì precisato che le due sostituzioni si sono verificate tra il momento in cui la squadra ospitante si accingeva a battere il calcio di rigore ed il ritorno del pallone a centro campo dopo la realizzazione del rigore stesso. Appare del tutto chiaro nella situazione in esame, a prescindere dalla circostanza che l’infrazione regolamentare si è protratta per un brevissimo lasso di tempo, che certamente la stessa non ha avuto nessuna influenza rispetto allo svolgimento della gara, proprio in ragione di ciò che avveniva in campo durante quelle poche decine di secondi. Questa Commissione accede alla tesi che spetta agli Organi di Giustizia Sportiva stabilire se ed in quale misura le fattispecie anomale verificatesi in gara abbiano avuto influenza sulla regolarità dello svolgimento della competizione sportiva. La C.A.F. (22.02.1988 C.U. n. 23) ha testualmente affermato che: “La presenza in campo di un calciatore in più non invalida la regolarità della gara per il solo fatto che si sia verificata; occorre, infatti, controllare in concreto quanto sia durata e se abbia avuto influenza sul risultato della gara”. La C.A.F. ha sostenuto in quel caso che l’irregolare presenza del calciatore in campo non aveva influito sullo svolgimento della gara, in quanto il calciatore espulso era rientrato in campo soltanto per circa un minuto e non era intervenuto nel gioco essendo il pallone in quel momento dalla parte opposta. Pertanto questo Giudice, in relazione al caso in esame, conclude ritenendo che l’infrazione commessa dalla reclamante non abbia assolutamente influito sullo svolgimento della gara. Tanto premesso e ritenuto in accoglimento del reclamo proposto, DELIBERA il ripristino del risultato di 1 ad 1 conseguito sul campo nella gara giocata il 27.10.2002. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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