COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Rondinella – Camp. 2a Cat. /Gir. J Gara del 17.11.2002 tra San Maurizio – Rondinella

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Rondinella - Camp. 2a Cat. /Gir. J Gara del 17.11.2002 tra San Maurizio - Rondinella (C.U.n. 16 del Comitato Provinciale di MILANO datato 21.11.2002) La Società RONDINELLA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore IVAN CREMON sino al 10.02.2003, le ha comminato l’ammenda di EURO104,00 l’ha condannata a risarcire i danni subiti dall’autovettura dell’arbitro, lamentando i danni all’autovettura avvenuti durante la fase finale della gara sono stati procurati da un solo calciatore, IVAN CREMON e non dai sostenitori della RONDINELLA; come affermato dal direttore di gara nel proprio referto. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del CGS., rileva: il reclamo non può trovare accoglimento. Infatti, è evidente la responsabilità diretta della G.S.RONDINELLA con riferimento ai danni procurati al’lautovettura dell’arbitro del suo calciatore, IVAN CREMON. Responsabilità, questa, ammessa dalla RONDINELLA stessa. A tale responsabilità si deve inoltre aggiungere quella del calciatore IVAN CREMON. Da ciò consegue la squalifica al calciatore stesso. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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