COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Cassano 1966 – Camp. Jun. Reg. /Gir. F Gara del 09.11.2002 tra Voluntas Osio Sotto – Cassano
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società F.C. Cassano 1966 - Camp. Jun. Reg. /Gir. F
Gara del 09.11.2002 tra Voluntas Osio Sotto - Cassano
(C.U.n. 19 del Comitato R.L. datato 14.11.2002)
La società Cassano 1966 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S.che squalificato il calciatore SPINOLO ROBERTO per 5 gare, inibito sino al 14.01.2003 PULEO GIUSEPPE, dirigente accompagnatore e DATI FRANCESCO e comminato l’ammenda di EURO 62,00, negando il comportamento posto in essere sia dal calciatore che dei tesserati e dei propri sostenitori.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del CGS., sentito la società CASSANO 1966 rileva:
Il procedimento disciplinare poggia esclusivamente sugli atti ufficiali e tra questi assume massimo rilievo il referto arbitrale dalla quale stesura si rileva che il G.S.è stato fin troppo benevolo nel comminare le sanzioni inflitte, che pertanto vanno integralmente confermate.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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