COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A. S. Cadorago Elio Zampiero – Camp. Jun. Prov. /Gir. A Gara del 02.11.2002 tra Cadorago – Cascinamatese

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A. S. Cadorago Elio Zampiero - Camp. Jun. Prov. /Gir. A Gara del 02.11.2002 tra Cadorago - Cascinamatese (C.U.n. 14 del Comitato Prov. di COMO) La Società CADORAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S.che ha squalificato il tecnico FUSCO SAVINO sino al 07.04.2003, lamentando che la squalifica è eccessiva. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., RILEVA: che il comportamento pur deprecabile del tecnico Sig. SAVINO FUSCO può essere valutato con minor rigore dovendosi ritenere il comportamento stesso irriguardoso, molesto e solo verbalmente minaccioso. Tanto premesso in parziale accogliemento del reclamo proposto RIDUCE La squalifica del tecnico al tutto il 30.01.2003 Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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