COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società San Giorgio – Camp. 3a Cat. /Gir. A Gara del 17.11.2002 tra San Giorgio – Amor Sportiva

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società San Giorgio - Camp. 3a Cat. /Gir. A Gara del 17.11.2002 tra San Giorgio - Amor Sportiva (C.U.n. 14 del Comitato di LEGNANO datato 19.11.2002) La società SAN GIORGIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore ROTA EMANUELE sino al 17.03.2003, adducendo l’involontarietà del gesto del calciatore e, quindi, l’eccessività della sanzione disciplinare inflitta dal G.S. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del CGS., sentita la reclamante rileva; l’arbitro nel suo referto riferisce che il calciatore ROTA EMANUELE, reagendo ad una sua decisione tecnica, gli ha indirizzato parole ingiuriose e gli ha appoggiato le mani sul petto, tale comportamento, seppur censurabile, non può definirsi connotato da violenza, pertanto la sanzione disciplinare può essere attenuata. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La squalifica del calciatore ROTA EMANUELE a tutto il 19.02.2003 Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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