COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S.Filago – Camp. 3a Cat. /Gir. E Gara del 03.11.2002 tra Filago – Sabbio
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S.Filago - Camp. 3a Cat. /Gir. E
Gara del 03.11.2002 tra Filago - Sabbio
(C.U.n. 12 del Comitato Prov. di BERGAMO)
La società FILAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore RIVA NICOLA sino al 06.03.03 lamentando che non corrisponde al vero quanto riportato dall’arbitro nel referto di gara ed escludendo il contatto fisico, pertanto, chiede una riduzione della sanzione inflitta.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del CGS., rileva:
la società FILAGO, sentita, ha confermato il contenuto del reclamo escludendo in modo categorico che il calciatore RIVA NICOLA abbia spinto l’arbitro a fine gara.
L’arbitro dal canto suo ha confermato parola per parola quanto già scritto nel proprio rapporto.
Alla luce di questa dichiarazione la sanzione inflitta al calciatore RIVA appare congrua e va perciò confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone di addebitare la relativa tassa.