COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Cadrezzatese – Camp. 1a Cat. /Gir. L Gara del 17.11.2002 tra Cadrezzatese – Arcisatese Audax

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Cadrezzatese - Camp. 1a Cat. /Gir. L Gara del 17.11.2002 tra Cadrezzatese - Arcisatese Audax (C.U.n. 20 del Comitato Reg. Lomb. datato 21.11.2002) La società CADREZZATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S., che ha squalifica il calciatore RONCHI ALESSANDRO sino al 12.03.2003, affermando che non risponde al vero quanto si legge nel referto arbitrale. Il calciatore nel tentativo di bloccare l’arbitro dall’estrarre il cartellino avrebbe commesso l’atto addebitato. La Commissione Disciplinare preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva: le argomentazioni della A.S. CADREZZATESE appaiono inconsistenti e confliggono con il contenuto del rapporto dell’arbitro, dove si legge che dopo essere stato espulso insultava l’arbitro dandogli una forte spinta al petto con entrambe le mani. Inoltre contrariamente a quanto afferma la reclamante a fine gara non mostrava segni di ravvedimento presentandosi al cospetto del direttore di gara e per ben quattro volte gli diceva: “hai rovinato il lavoro di una settimana”. La sanzione in relazione al grave comportamento posto in essere appare congrua e pertanto meritevole di conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone di addebitare la relativa tassa.
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