COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°24 del 19/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALDCIO A 5 SERIE D Delibera GARA: CLUB ISPRA-ARESE CALCIO – GIRONE A – DEL 25.11.2002

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°24 del 19/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALDCIO A 5 SERIE D Delibera GARA: CLUB ISPRA-ARESE CALCIO - GIRONE A - DEL 25.11.2002 Con decisione pubblicata sul C.U. n° 23 del 12.12.2002, lo scrivente Giudice Sportivo ha deciso di riservarsi ogni decisione in ordine alla gara e di sospendere in via cautelare con effetto immediato, ai sensi dell’art. 15 comma 1 del C.G.S., il signor Del Balzo di Caprigliano Luca (Società Club Ispra). Letto il referto ufficiale di gara, sentito in proposito il direttore di gara, si rileva quanto segue: al 13° del 2° tempo il signor Del Balzo di Caprigliano Luca, Società Club Ispra, interveniva in modo irriguardoso nei confronti del direttore di gara, che stava regolando una questione tecnica insorta tra le squadre, il quale conseguentemente lo ammoniva. Alla notifica del provvedimento, anziché desistere dal suo atteggiamento rivolgeva all’arbitro un gesto volgare in segno di spregio meritandosi così l’ulteriore provvedimento dell’espulsione. Alla vista del cartellino rosso il signor Del Balzo di Caprigliano Luca, dopo aver ingiuriato pesantemente il direttore di gara lo colpiva con ripetute “energiche manate sul torace”, con tale forza da farlo “indietreggiare velocemente” fino a fargli sbattere “violentemente il capo contro la struttura metallica” di sostegno; a seguito del colpo, il direttore di gara avvertiva “forte dolore” e “capogiri ed appannamento della vista” d’intensità tale da “non poter continuare a garantire il regolare svolgimento della gara”. Nel frattempo erano intervenuti a difesa dell’arbitro anche dirigenti e calciatori ed il signor Del Balzo di Caprigliano si scagliava con violenza contro un dirigente dell’altra società colpendolo con “un violento pugno allo zigomo” (che, come da comunicazione del dirigente al direttore di gara, gli ha provocato gonfiore alla parte destra del volto). Raggiunto dai suoi compagni di squadra veniva a fatica allontanato di qualche metro mentre urlando ingiuriava l’arbitro indirizzandogli gesti e frasi di inqualificabile volgarità; chiedeva ai compagni che lo avevano afferrato di lasciarlo asserendo che non avrebbe toccato il direttore di gara che sostava nei pressi della panchina ma, appena libero, si scagliava nuovamente verso il direttore di gara col pugno alzato con l’evidente intenzione di colpire: solo il pronto intervento di un dirigente della sua società, che fulmineamente si frapponeva fra lui ed il direttore di gara venendo egli stesso violentemente colpito con un pugno al viso, impediva che il direttore di gara subisse di nuovo violenza. A seguito dei fatti riportati e non ritenendosi ovviamente più in grado di continuare a dirigere l’incontro, l’arbitro decideva con ragione di considerare definitivamente chiusa la gara ed approfittando del fatto che il signor Del Balzo di Caprigliano veniva nuovamente bloccato dai compagni raggiungeva gli spogliatoi e provvedeva a chiudere la porta a chiave in quanto aveva notato che ostinatamente il signor Del Balzo di Caprigliano tentava di seguirlo; infatti, raggiungeva lo spogliatoio e per ben cinque minuti, sferrando pugni e calci alla porta stessa, reiterando le ingiurie invitava il direttore di gara ed uscire affermando, in modo evidentemente irridente e provocatorio, che non gli avrebbe nulla; tuttavia attendeva infine l’arbitro per scusarsi e tentava di giustificarsi cercando comunque di assegnare all’arbitro stesso parte della responsabilità per l’accaduto sostenendo che il direttore di gara non aveva compreso il suo comportamento in occasione della ammonizione. Il comportamento gravemente e ripetutamente ingiurioso, volgare e violento del signor Del Balzo di Caprigliano, è stato posto in essere in modo continuativo e duraturo e denuncia con chiarezza la pervicacia e l’efferatezza con la quale le aggressioni stesse sono state poste in essere andando a coinvolgere indiscriminatamente anche coloro che hanno tentato di difendere l’arbitro; pertanto non può che essere pesantemente censurato sia in considerazione dell’età matura del calciatore, sia delle futili motivazioni che hanno dato origine ai fatti a nulla valendo il tentativo di giustificazione e le scuse finali che possono essere, nella circostanza, ritenute solo un tentativo di limitare la sanzione. P.Q.S. DELIBERA 1. Di comminare alla Società Club Ispra la sanzione sportiva della perdita della gara omologando il risultato come segue: Club Ispra-Arese Calcio 1-5 (miglior risultato conseguito sul campo); 2. Di comminare per i fatti accaduti l’ammenda di E 250,00 alla Società Ispra a titolo di responsabilità oggettiva 3. Di squalificare per i motivi su esposti il signor Del Balzo di Caprigliano Luca, Società Club Ispra per anni cinque, vale a dire sino al 01.12.2007, formulando altresì, ai sensi dell’art. 14 comma 2 del C.G.S ed in considerazione della particolare gravità delle infrazioni commesse, proposta al Presidente Federale poiché voglia esaminare l’opportunità di dichiarare a carico del signor Del Balzo di Caprigliano la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.
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