COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°24 del 19/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Don Bosco – Camp. Terza Cat. / Girone B Gare del 10.11.2002 tra Don Bosco-Angera Calcio (C.U. n. 14 del Comitato Prov. di VARESE datato 21.11.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°24 del 19/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Don Bosco - Camp. Terza Cat. / Girone B Gare del 10.11.2002 tra Don Bosco-Angera Calcio (C.U. n. 14 del Comitato Prov. di VARESE datato 21.11.2002) La Soc. DONBOSCO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. chiedendo che fosse invalidati il risultato della gara in quanto mancavano oltre 5’ (minuti) al termine regolare della stessa; che fosse annullata o ridotta la squalifica al calciatore TABAY OLSI, in quanto lo stesso dichiara di essere stato provocato e non era stato visto dal direttore di gara mentre compiva l’atto descritto nel referto; che fossero presi dei provvedimenti nei confronti dei calciatori della squadra avversaria che avevano generato la rissa; che fosse convocato un tesserato della Soc. avversaria per un confronto, che fossero annullate le squalifiche ai tesserati GINOLFI, PASINI, BACCO e CANEPA; che fosse annullata l’ammenda di EURO 41,00 alla Società. La Commissione Disciplinare rileva che per quanto riguarda la invalidazione del risultato, il reclamo è inammissibile, perché la misurazione del tempo è rimessa esclusivamente al direttore di gara e quest’ultimo nel rapporto riporta che la gara iniziata alle ore 14,30 è terminata alle ore 16.27, ugualmente inammissibile ai sensi dell’art. 41 n. 3 del C.G.S., è il reclamo per quanto riguarda le sanzioni comminate ai calciatori GINOLFI, PASINI, BACCO e CANEPA; il reclamo va altresì dichiarato inammissibile per quanto riguarda la richiesta di provvedimenti nei confronti di calciatori della squadra avversaria e la richiesta di confronto. La sanzione comminata al calciatore TABAY OLSI appare equa in relazione al comportamento dello stesso analiticamente descritto nel rapporto di gara, che, quindi, come nella specie non contiene controdeduzioni e incongruenze, costituisce fonte di prova primaria e privilegiata, le cui risultanze non possono essere sovvertite da una visione dei fatti di parte e priva di qualsiasi riscontro obiettivo. Ugualmente, equa appare la sanzione pecuniaria comminata alla società. Tanto premesso la Commissione Disciplinare RESPINGE il reclamo proposto per quanto riguarda la sanzione comminata al calciatore TABAYOLSI e la ammenda alla società. DICHIARAINAMMISSIBILE il reclamo per il resto. Si dispone l’addebito della relativa tassa.
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