COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 09/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Varzi – Camp. Promozione / Girone C Gare del 17.11.2002 tra A.S. Varzi – U.S. Cuggiono

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 09/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Varzi - Camp. Promozione / Girone C Gare del 17.11.2002 tra A.S. Varzi - U.S. Cuggiono (C.U. n. 21 del C.R.L. datato 28.11.2002) La società A.S. VARZI ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha omologato il risultato dell’incontro tra le predette squadre. Lamentando che il rigetto sarebbe stato frutto di un’erronea interpretazione del Comunicato n. 44 del 30.05.2002 e del n. 13 del 03.10.2002 che, per la reclamante, imporrebbero l’obbligo alle squadre di schierare immediatamente un altro calciatore nato dall’1.01.1982 anche nel caso di espulsione e non solo nel caso di infortunio di uno dei calciatori schierati così come previsto dai predetti comunicati in ottemperanza dell’art. n. 34 bis. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del CGS, rileva: il reclamo non può essere accolto. L’interpretazione del primo giudice di quanto previsto dai comunicati del 30.05.2002 n. 44 e del n. 13 del 03.10.2002 è corretta e merita di essere confermata. Infatti, l’ipotesi che prevede l’obbligo di schierare almeno DUE calciatori nati dall’1.01.1982, esclude che ciò debba avvenire quando il calciatore sia stato espulso oppure, in alternativa, questi si sia infortunato e non sia possibile procedere alla sua sostituzione. Si tratta, quindi, di due ipotesi autonome e distinta e pertanto, la suggestiva prospettazione della reclamante non può venire accolta. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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