COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 09/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo C.R.C. T.I.F.A.S. – Cat. U. 21 / Girone A avverso delibera del G.S. che ha comminato a Chirico Umberto, presidente-tecnico, l’inibizione sino al 24.11.04, ed ai calciatori Pisaniello Andrea e Fiordalisi Fabrizio la squalifica sino al 30.06.04 Gara del 24.11.2002 tra Pro Macherio – C.R.C. T.I.F.A.S.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°25 del 09/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo C.R.C. T.I.F.A.S. - Cat. U. 21 / Girone A avverso delibera del G.S.
che ha comminato a Chirico Umberto, presidente-tecnico,
l’inibizione sino al 24.11.04, ed ai calciatori Pisaniello Andrea e Fiordalisi Fabrizio la squalifica sino al 30.06.04
Gara del 24.11.2002 tra Pro Macherio - C.R.C. T.I.F.A.S.
(C.U. n. 15 Com. Prov. Monza del 28.11.02)
La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentita la reclamante, rilevato che il reclamo è sottoscritto dal Presidente Chirico Umberto, soggetto inibito a svolgere ogni attività in seno alla f.I.G.C. ed a rappresentare la società nell’ambito federale, dichiara l’inammissibilità del reclamo riguardante le sanzioni comminate ai calciatori Pisaniello Andrea e Fiordalisi Fabrizio; osserva, però, che il reclamo può essere considerato proposto in proprio, per quanto riguarda la sua posizione, dal Presidente Chirico Umberto e quindi ammissibile limitatamente alla posizione stessa.
Dal rapporto del direttore di gara e dai chiarimenti dallo stesso forniti risulta senza possibilità di dubbio che Umberto Chirico dopo aver rivolto all’arbitro una frase gravemente irriguardosa, lo insultava e quindi, essendo stato allontanato, gli sferrava da distanza ravvicinata un violento pugno che veniva schivato.
Subito dopo alcuni calciatori della C.R.C. T.I.F.A.S. circondavano l’arbitro e due di questi lo colpivano di striscio rispettivamente con un calcio e con un pugno provocando la sospensione della gara.
La sanzione comminata dal G.S. nei confronti del Presidente Umberto Chirico appare in linea con il principio più volte affermato dalla C.A.F. e cioè che tutti gli atti di intolleranza e di generica antisportività che si verificano nell’ambito delle manifestazioni giovanili ad opera dei dirigenti, che sono alla guida di giovani ed il comportamento dei quali deve costituire un esempio, meritano una censura più massiccia, in quanto le attività calcistiche giovanili vengono organizzate non solo per soddisfare esigenze di natura agonistica, ma anche per avviare i giovani ad una milizia sportiva, rispettosa dei valori che ne costituiscono l’essenza: educazione, rispetto per gli avversari ed ufficiali di gara, lealtà, probità e rettitudine. A tanto non si provvede certamente realizzando, come nella specie, atti di violenza: il reclamo pertanto va respinto.
Tanto premesso la C.D. dichiara
INAMMISSIBILE
il reclamo per quanto riguarda le posizioni dei calciatori Andrea Pisaniello e Fabrizio Fiordalisi, lo
RESPINGE
per quanto riguarda la posizione di Umberto Chirico.
Tassa addebitata.
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