COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 09/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Atletica del Po – Camp. Jun. Prov. / Girone B Gare del 23.11.2002 tra S. Alessandro – Atletica del Po

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 09/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Atletica del Po - Camp. Jun. Prov. / Girone B Gare del 23.11.2002 tra S. Alessandro - Atletica del Po (C.U. n. 16 del Comitato Provinciale di PAVIA datato 28.11.2002) La società ATLETICADELPO, ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori:MATTIAGROSSI, MARCOGERMANI, DAVIDERANCATI e i dirigenti:ROBERTOCHIESA sino al 03.03.2003 e ANDREASILVANI sino al 09.12.2002 e che le ha comminato l’ammenda di EURO 78,00, lamentando che le squalifiche e le inibizioni comminate dal G.S. sono eccessive in relazione al comportamento tenuto dai calciatori e dirigenti nei confronti del direttore di gara. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del CGS., rileva: il reclamo non può trovare accoglimento. Infatti, nel rapporto arbitrale e sul relativo supplemento, confermati dall’arbitro vengono descritti chiaramente i comportamenti offensivi e minacciosi tenuti dai calciatori: GROSSI, GERMANI, RANCATI e dai dirigenti:CHIESA e SILVANI. La gravità dei suddetti comportamenti giustifica le squalifiche e le inibizioni comminate dal G.S., nonché l’ammenda comminata dalla società ATLETICADELPO. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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