COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 09/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Frogmontegani – Camp. Jun. Prov. / Girone E Gare del 23.11.2002 tra Frogmontegani – Lacchiarella
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°25 del 09/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società G.S. Frogmontegani - Camp. Jun. Prov. / Girone E
Gare del 23.11.2002 tra Frogmontegani - Lacchiarella
(C.U. n. 18 del Comitato Prov. di MILANO datato 05.12.2002)
La società G.S. FROGMONTEGANI ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che le ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara per aver impiegato 6 CALCIATORI fuori quota, lamentando che i calciatori mpiegati erano 5 e non 6 come indicato dal G.S. Infatti, per mero errore, in distinta la data di nascita del calciatore FABRIZIOMARCHISONE era stata indicata nel 1982 anziché nel 1984, anche alla squadra avversaria.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: che, da accertamenti effettuati presso l’Ufficio Tesseramenti, questa Commissione ha rilevato che il calciatore FABRIZIOMARCHISONE, è nato il 14.12.1984.
Pertanto, il reclamo proposto dalla G.S. FROGMONTEGANI è fondato in quanto alla gara in oggetto ha effettivamente impiegato 5 CALCIATORI fuori quota e non 6 come erroneamente indicato dal G.S.
Tanto premesso e ritenuto, in accoglimento del reclamo proposto, conferma il risultato della gara ottenuto sul campo. Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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